Il decreto Minicodice è valido per tutti i luoghi di lavoro ad esclusione dei cantieri (titolo IV del D.lgs. 81/08) e costituisce una semplificazione della progettazione della Sicurezza Antincendio.
Il decreto introduce un metodo per la definizione delle misure di Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro a “Basso Rischio Incendio” simile, benché semplificato, rispetto a quello previsto dal “Codice di Prevenzione Incendi” (D.M. 3/8/15).
In quali casi è applicato il decreto Minicodice?
Sono previste 4 casistiche per l’applicazione dei diversi criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio:
- Luoghi di lavoro in cui risultano applicabili le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi;
- Luoghi di lavoro definiti a “Basso Rischio Incendio”, in cui è possibile utilizzare il Minicodice di Prevenzione Incendi riportato all’allegato I dello stesso D.M. 3/9/21;
- Tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, per i quali i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio sono quelli riportati nel Decreto 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), estendendo quindi l’applicazione del codice di prevenzione incendi a tutti i luoghi di lavoro che:
- Non sono soggetti a regole tecniche verticali
- Non sono soggetti ai controlli di Prevenzione Incendi (D.P.R. 151/11)
- Non rientrano tra le attività a Basso Rischio Incendio secondo quanto previsto dal D.M. 2/9/21
- Come ultimo, viene indicato che per i luoghi classificati a Rischio Basso di Incendio, in alternativa al Minicodice, può essere “volontariamente” applicato il D.M. 3 agosto 2015, ovvero il Codice di Prevenzione Incendi.
Quali luoghi sono considerati a basso rischio incendio?
Il Decreto Minicodice per la Prevenzione Incendi si applica ai luoghi di lavoro considerati a Basso Rischio di Incendio, ossia luoghi in cui si verificano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- non soggetti a verifiche e controlli dei VVF per la Prevenzione Incendi;
- non rientrano nel campo di applicazione di una specifica regola tecnica verticale;
- affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro);
- superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2;
- piani compresi tra -5 m e 24 m di quota;
- assenza di materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2;
- non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
La Valutazione del Rischio di Incendio secondo il “nuovo D.M. 10/3/98” sarà la seguente:
- Rischio Incendio Basso in cui si potrà applicare il Minicodice di Prevenzione Incendi:
- Rischio Incendio NON Basso” a cui si dovranno applicare le regole del Codice di Prevenzione incendi
Le misure previste dal Minicodice
Le misure da adottare per l’applicazione della strategia antincendio previste dal D.M. 3 settembre 2021, sono in misura inferiore rispetto a quelle previste dal Codice di Prevenzione Incendi, che però sono applicabili esclusivamente ai luoghi di lavoro in cui a seguito di Valutazione del Rischio di Incendio è stato identificato il Rischio Basso di Incendio, e trattano:
- Compartimentazione;
- Esodo;
- Gestione della sicurezza antincendio;
- Controllo dell’incendio;
- Rivelazione ed allarme;
- Controllo di fumi e calore;
- Operatività antincendio;
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Non sono citate la ‘Reazione al fuoco’, in considerazione del basso affollamento e del basso rischio d’incendio, per come definito dal decreto, e la ‘Resistenza al fuoco’, per la cui eventuale prestazione e conseguente progettazione è comunque necessario riferirsi alle vigenti NTC.
Il decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.
Salvatore Gigliotti | HSE Consulting Manager presso ORBYTA.