CE Sicurezza

decreto gestione sicurezza antincendio

Decreto Gestione Sicurezza Antincendio

Il secondo decreto introdotto inerente la prevenzione incendi, è il cosiddetto Decreto GSA – Gestione della Sicurezza Antincendio.

Il GSA si applica ai luoghi di lavoro così come definiti dall’art. 62 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. mentre per le attività svolte nei cantieri (Titolo IV D.Lgs 81/08) e per le attività a rischio di incidente rilevante (D.Lgs 105/15) si applicano le sole disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 6 del presente Decreto.

Il Decreto Gestione Sicurezza Antincendio per la prevenzione incendi

È composto da 8 articoli e 5 allegati:

  • Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
  • Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
  • Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
  • Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
  • Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

Il piano di emergenza

Il Datore di Lavoro deve elaborare e adottare un Piano di Emergenza se nei suoi luoghi di lavoro si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • presenza di almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di minimo 50 persone (vanno considerati lavoratori, ospiti, pubblico, ecc.);
  • presenza di luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I del DPR n. 151 del 01/08/2011 e sono quindi soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Nel Piano di Emergenza devono essere riportati i nominativi dei lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze o del Datore di Lavoro nel caso in cui sia previsto il suo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Qualora all’interno di uno stesso edificio siano ubicati più luoghi di lavoro in capo a titolari diversi, è necessario che i Piani di Emergenza siano coordinati.

I corsi di formazione per la gestione antincendio

Per quanto concerne l’informazione e formazione sui rischi di incendio agli addetti designati dal datore di lavoro è consentito anche lo svolgimento della parte teorica in FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono.

Per l’organizzazione delle attività formative sono stati individuati tre gruppi di percorsi formativi sulla base della complessità dell’attività e del livello di rischio con periodicità di aggiornamento almeno quinquennale.

I corsi di formazione antincendio già programmati con i contenuti forniti dal DM 10 marzo 1998, sono considerati ancora validi purché svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto (e quindi entro il 4 aprile 2022).  

Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto siano trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione, l’addetto dovrà effettuare un aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Decreto stesso (e quindi entro il 4 ottobre 2023).

Le esercitazioni antincendio sono invece stabilite con cadenza almeno annuale e il Datore di Lavoro è tenuto a dare evidenza documentale del loro svolgimento.

I livelli di rischio incendio

Per quanto riguarda la classificazione del rischio di incendio la logica del precedente DM 10 marzo 1998 essenzialmente è rimasta la stessa.

Sono presenti delle modifiche per le attività di livello 3 (rischio alto) a cui sono stai aggiunti gli stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso III e gli stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti.

La nuova terminologia per individuare i 3 livelli di rischio sarà la seguente:

  1. attività di livello 1 (con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Basso) – attività non presenti nelle fattispecie indicate ai punti successivi e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

2. attività di livello 2 (con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Medio) in cui rientrano:

  • luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
  • i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

3. attività di livello 3 (con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Alto) in cui rientrano le seguenti attività, ma ricordiamo che il datore di lavoro può comunque definire secondo la valutazione del rischio incendio di rientrare in questa fattispecie:

  • stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
  • aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  • interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  • uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  • stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Tale Decreto entrerà in vigore a partire dal 4 ottobre 2022.

Salvatore Gigliotti | HSE Consulting Manager presso ORBYTA.