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salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Salute e Sicurezza sul lavoro: le modifiche al Decreto Legislativo n. 81/2008

Il Decreto-Legge n.146 del 21 ottobre 2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha introdotto importanti novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, andando a modificare alcuni articoli del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Le principali riguardano la figura del preposto, la formazione obbligatoria e il contrasto del lavoro irregolare.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: la figura del preposto

Tra gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, rientra ora quello di individuare il preposto/i per sovrintendere e vigilare le attività e le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento di tali attività, il quale non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento dei suoi compiti.

La formazione dei preposti andrà ripetuta con cadenza almeno biennale, e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione o dell’insorgenza di nuovi rischi, e dovrà essere svolta in presenza.

La formazione del datore di lavoro

Per la prima volta è stato previsto l’obbligo generalizzato di formazione per il Datore di Lavoro, anche per tutti quelli che non svolgono il compito diretto di RSPP o che non utilizzano particolari e specifiche attrezzature da lavoro così come definite nell’articolo 69.

Per i dettagli sui contenuti minimi e la modalità della formazione obbligatoria, entro il 30/06/2022 sarà adottato un nuovo Accordo Stato Regioni.

Contrasto del lavoro irregolare

La modifica all’articolo 14 del Decreto 81/2008 introduce una variazione sui provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato Nazione del Lavoro.

Ora l’impiego di lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo, passa dal 20% al 10% del personale presente.

Inoltre la nuova modifica prevede il divieto per l’impresa destinataria del provvedimento di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Obbligo di addestramento – Il nuovo decreto specifica che per addestramento si intende la “prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Conclusioni

La circolare n.1 del 16 febbraio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcune risposte in merito alle novità introdotte dal Decreto-Legge n.146 del 21 ottobre 2021:

  • Il comma 7 dell’art.37 del D.Lgs. 81/2008 individua il datore di lavoro come nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi.

Il DL deve ricevere adeguata e specifica formazione e aggiornamento periodico secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni.

  • Il legislatore richiede anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” secondo quanto sarà previsto dal prossimo e nuovo accordo Stato-Regioni.

In assenza di tale accordo dirigenti e preposti saranno formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.

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Simone Carta | H&S Consultant presso ORBYTA.