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il ruolo del RSPP

Il ruolo di RSPP – responsabilità e competenze

Il ruolo di RSPP- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è obbligatorio e fondamentale all’interno di ogni tipo di impresa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il D.Lgs. 81/08, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, stabilisce quali sono i compiti e le responsabilità del RSPP e lo definisce quale punto di riferimento del datore di lavoro per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ruolo RSPP: gli obblighi e i compiti

In generale il RSPP si occupa di dirigere il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda.

Ha il compito e l’obbligo di valutare i fattori di rischio, redigere il DVR (Documento Valutazione dei Rischi) e definire le misure atte a ridurre al minimo la possibilità di infortuni o incidenti sul lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre spetta al RSPP coordinare e informare i lavoratori su più fronti inerenti alla loro sicurezza:

  • rischi per la salute e sicurezza connessi all’attività dell’azienda
  • disposizioni relative al primo soccorso, alla lotta antincendio e alle modalità di evacuazione
  • nomina degli addetti antincendio, al primo soccorso e degli addetti alla gestione delle emergenze
  • organizza programmi di formazione e informazione relativi ai risultati emersi nel DVR
  • organizza riunioni periodiche relative alla sicurezza sul lavoro

Infine, anche controllare il corretto funzionamento delle attrezzature e la loro conformità alle normative vigenti, è una responsabilità del RSPP.

Nel caso in cui le attrezzature non risultino a norma, il RSPP deve informare tempestivamente chi di competenza.

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Le responsabilità penali e civili di un RSPP

Nel D.Lgs. 81/08 non sono incluse delle sanzioni penali per i RSPP che non assolvono o assolvono in parte i propri doveri.

Tuttavia, esistono diverse sentenze della Cassazione, in cui viene attribuita responsabilità penale al RSPP li dove si sono verificati casi di infortunio sul luogo di lavoro. Si può affermare dunque che, qualora vengano meno i suoi obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, il RSPP non è totalmente esente dalle responsabilità penali.

Per quanto riguarda invece le responsabilità civili, il D.Lgs. 81/08 predispone che vi siano sanzioni sia che si tratti di un RSPP interno all’azienda, sia in caso di RSPP esterno.

La responsabilità può essere di due tipologie:

  • extra-contrattuale: si verifica quando il RSPP non assolve uno dei suoi compiti previsti nell’art.33 del D.Lgs. 81/08 e ciò procura un danno a cose o persone
  • contrattuale: si verifica quando il RSPP agli obblighi che gli sono stati assegnati dal datore di lavoro in sede di contratto

In entrambi i casi, il RSPP è tenuto a rispondere di tasca propria al risarcimento.

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